Archiviazione ottica : la normativa italiana

L’art. 7 bis, comma 4, della legge 489/94, come noto, ha integrato l’art. 2220 del codice civile prevedendo la possibilità di conservazione dei registri e dei documenti contabili, previsti dall’art. 2214 dello stesso codice, sotto forma di registrazione su supporto di immagine, a condizione che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere resi leggibili con i mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti. In tale contesto si richiede, quindi, come pregiudiziale l’accertamento della corrispondenza tra quanto riprodotto sul supporto alternativo ed il relativo documento d’origine.

Per inciso è opportuno precisare che con l’implicito richiamo ai documenti e alle scritture contabili previsti dall’art. 2214, vengono anche a cadere alcune limitazioni previste dall’art.2 del DPCM 11 settembre 1974, recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti d’archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni, quando si escludono da tale archiviazione sostitutiva, ad esempio, sia i libri giornali che i libri di inventario.



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